Art. 19.
(Obbligo di deposito e comunicazione).

      1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia e il Ministero della salute.
      2. Di ogni nuova iscrizione all'albo o cancellazione dallo stesso deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia e al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello e al consiglio nazionale.